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    News e comunicati

  • Normative sul lavoro isolato

    La normativa per il lavoro isolato


    Articolo 17 del d.lgs. n. 81/2008
    Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi; la solitudine è un fattore di rischio aggiuntivo che va considerato ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori.

    Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388
    Art.2 - Comma 2, b:
    [...] il datore di lavoro deve garantire [...] un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

    Articolo 2087 c.c.
    Impone al datore di lavoro di adeguarsi alla migliore tecnologia e ai più sofisticati presidi antinfortunistici esistenti al momento (c.d. "principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile").

    Privacy e GDPR
    aGesic garantisce totale compliance al GDPR, offrendo la più scrupolosa riservatezza della privacy delle persone: la posizione viene rilevata solo in caso di malore, incidente o pericolo e viene individuato solo il punto in cui inviare i soccorsi. Questa impostazione risolve le limitazioni relative al Divieto di controllo a distanza dei lavoratori [di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970 - Statuto dei Lavoratori]: tra le finalità lecite per l’installazione di strumenti tecnologici di controllo rientrano infatti le esigenze di tutela della sicurezza sul lavoro, previa informativa resa ai dipendenti e accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale.

    Responsabilità civile e penale del datore di lavoro In virtù dell’art. 17 del DLgs 81/08 la valutazione dei rischi è un obbligo che fa capo esclusivamente al datore di lavoro.
    ● Il datore di lavoro ha l’obbligo di “proteggere l'incolumità dei lavoratori e prevenire anche i rischi insiti nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia dei medesimi nell'esecuzione della prestazione, dimostrando di aver posto in essere ogni precauzione a tal fine idonea” (Cass. 16026/2018)
    ● In sostanza, pur assolvendo agli obblighi di formazione, informazione e delega di funzioni nell’organizzazione, secondo la giurisprudenza Il datore di lavoro resta l'unico responsabile della sicurezza e della tutela della salute in azienda. Il datore di lavoro stesso, in caso di inadempienze, può incorrere, oltre che in sanzioni amministrative, in cause di responsabilità civile e penale.

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