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Responsabilità civile e penale del datore di lavoro
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Secondo l'art. 17 del D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l'obbligo di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, di provvedere alla valutazione dei rischi e di individuare le misure tecniche e organizzative di prevenzione e protezione, idonee alla mitigazione del rischio da lavoro isolato. L'azienda deve dunque dimostrare quindi di aver adottato ogni precauzione a tal fine idonea (Cass. 16026/2018) .
Il riferimento normativo principale per la gestione del lavoro isolato, è Il Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 , interamente richiamato all’art. 45, comma 1 e 2, del D. Lgs. 81/2008.
Secondo le disposizioni Decreto, dedicato all'Organizzazione del pronto soccorso aziendale, il datore di lavoro deve garantire, tra le attrezzature: un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Il solo telefono in dotazione non è uno strumento sufficiente; basti pensare ai casi in cui il lavoratore è incosciente in seguito ad un malore, oppure immobilizzato a causa di un incidente, o ancora in caso di aggressione.
Ulteriore riferimento normativo è l’articolo 2087 c.c. che, secondo il principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile, impone al datore di lavoro di adottare le soluzioni e le misure antinfortunistiche secondo la tecnologia del momento.
In sostanza, pur assolvendo agli obblighi di formazione, informazione e delega di funzioni nell'organizzazione, secondo la normativa il datore di lavoro resta l'unico responsabile della sicurezza e della salute in azienda e, in caso di inadempienze, può incorrere in sanzioni amministrative e in cause di responsabilità civile e penale.